NB: Le informazioni contenute nelle schede non sono esaustive e non ci si assume nessuna responsabilità per il loro uso. Non possiamo assumerci inoltre nessuna responsabilità, né prestare garanzie di qualsiasi tipo, in merito alla correttezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni riportate.
L’Ungheria ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio (solo a titolo informativo). È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Svezia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della registrazione nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Spagna ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio non effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Slovenia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio non effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Slovacchia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Romania ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Repubblica Ceca ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
Il Regno Unito ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio non effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
Il Portogallo ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Polonia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 6 mesi dalla pubblicazione della registrazione nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
Malta ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. Non è prevista la possibilità di opposizione. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Lituania ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio non effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della registrazione nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Lettonia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio (solo rispetto ai marchi rinomati). È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
L’Italia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio non effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
L’Irlanda ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi meno 1 giorno dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni meno un giorno dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Grecia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dal giorno successivo alla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Germania ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio non effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Finlandia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
L’Estonia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Danimarca ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio (solo a titolo informativo). È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Croazia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio non effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
Cipro ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. Non è possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 7 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo è possibile per periodi di 14 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
Il Benelux (Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio non effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di domanda. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
L’Austria ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Tra il 5° ed il 6° anno è necessario depositare una Dichiarazione d’Uso attestante l’uso corrente del marchio. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Francia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio non effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
Gli Stati Uniti hanno aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Seguono la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Tra il 5° ed il 6° anno è necessario depositare una Dichiarazione d’Uso attestante l’uso corrente del marchio. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. L’uso del marchio non deve essere interrotto per periodi continuativi maggiori ai 3 anni.
Gli Emirati Arabi non hanno aderito agli accordi di Madrid ma hanno aderito alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. Non è possibile registrare un marchio per le classi degli alcolici (classi 32 e 33). Non è possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione della domanda in uno dei bollettini previsti. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Corea del Sud ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la Classificazione di Nizza (alcuni prodotti seguono una classificazione locale). È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 3 anni dalla registrazione.
L’Arabia Saudita non ha aderito agli accordi di Madrid ma ha aderito alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. Non è possibile registrare un marchio per alcuni prodotti e servizi nelle classi 29 (carne di maiale), 32 (birre), 33 (alcolici) e 35 (servizi di vendita dei prodotti vietati). Non è possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni (Calendario Islamico – circa 9 anni e 8 mesi) dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione
La Russia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. Non è prevista la possibilità di opposizione ma sono previste azioni legali. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 3 anni dalla registrazione.
Il Qatarnon ha aderito agli accordi di Madrid ma ha aderito alla Convenzione di Parigi. Segue la 7° Classificazione di Nizza. Non è possibile registrare un marchio per alcuni prodotti nelle classi 29 (carne di maiale), 32 (birre) e 33 (alcolici). Non è possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficioeffettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 4 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Nuova Zelanda ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio della Nuova Zelanda effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 3 anni dalla registrazione.
Monaco ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio monegasco non effettua un controllo sulla novità del marchio. Non è prevista la possibilità di opposizione ma è possibile avviare azioni legali. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Non è previsto l’obbligo di utilizzo.
Il Messico ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. Non è possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio messicano effettua un controllo sulla novità del marchio. Non è prevista la possibilità di opposizione ma dopo la registrazione possono essere avviate azioni legali. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 3 anni dalla registrazione.
Il Giappone ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio giapponese effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della registrazione nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 3 anni dalla registrazione.
L’Israele ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio israeliano effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 3 anni dalla registrazione.
L’India ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio indiano effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 4 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
Hong Kong non ha aderito agli accordi di Madrid ma ha aderito alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio di Hong Kong effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 3 anni dalla registrazione.
L’Egitto ha aderito agli accordi di Madrid ed ha aderito alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. Non è possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio egiziano effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della concessione nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
La Cina ha aderito agli accordi di Madrid e ha aderito alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza ma sono previste sub-classi cinesi. È possibile effettuare il deposito multiclasse dal 1° Maggio 2014. L’Ufficio cinese effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Se il marchio non è usato per un periodo ininterrotto di 3 anni può essere soggetto a cancellazione. La registrazione in Cina non tutela ad Hong Kong e viceversa.
Il Canada non ha aderito agli accordi di Madrid ma ha aderito alla Convenzione di Parigi. Il Canada non segue nessun sistema di classificazione dei prodotti e servizi. L’Ufficio canadese effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 15 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 15 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 3 anni dalla registrazione
Il Brasile non ha aderito agli accordi di Madrid ma ha aderito alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. Non è possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio brasiliano effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
L’Australia ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio australiano effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
L’Argentina non ha aderito agli accordi di Madrid ma ha aderito alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. Non è possibile effettuare il deposito multiclasse – per ogni classe è necessario effettuare un separato depositi. È prevista la possibilità di opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
L’Albania ha aderito agli accordi di Madrid ed alla Convenzione di Parigi. Segue la 10° Classificazione di Nizza. È possibile effettuare il deposito multiclasse. L’Ufficio albanese non effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
© 2024 TutelaMarchio è un marchio della Dott.ssa Silvia Carbonaro.
RICEVIMENTO CLIENTI: Viale Giuseppe Mazzini, 41 - 00195 – ROMA (RM)