In questo post cercheremo di fare luce sulle differenze tra marchio collettivo e DOP/IGP/DOC, insomma le Indicazioni Geografiche.
La prima domanda da porsi è: ” Sono la stessa cosa?”
La risposta è no. Il Marchio Collettivo è disciplinato dall’Art. 11C.P.I.; le DOP dagli articoli 29 e 30 C.P.I..
Il Marchio Collettivo è una tipologia di marchio che può essere registrato da chiunque. Si esatto anche voi potete registrarlo!
Ma perché “collettivo”?
Se lo registro io è mio, è solo mio direte. La risposta è certamente si ma cosa caratterizza questo marchio allora? E’ la sua funzione, il suo scopo.
La funzione del marchio collettivo non è quella del marchio aziendale “classico” (distinguere i prodotti di un imprenditore da quelli di un altro imprenditore) ma è quella di garantire l’origine e la qualità di determinati prodotti. Il titolare del marchio collettivo ha facoltà di concedere l’utilizzo a terzi ma ha l’obbligo di controllare che i prodotti su cui sarà apposto il marchio abbiano tutti i requisiti giusti! I requisiti sono indicati in un Regolamento che deve essere allegato in fase di domanda. Il titolare di un marchio collettivo è quindi una sorta di garante. Il suo scopo è quello di garantire qualità ed origine di un prodotto e non creare un monopolio economico.
Esempi di Marchi Collettivi: Pura lana vergine, il simbolo del Bancomat etc.
Riassumendo, chiunque – anche voi – potete richiedere la registrazione per un marchio collettivo al fine di garantire la qualità ed origine di alcuni prodotti/servizi.
Vi sembra che non ci sia molta differenza con una DOP (tipo Parmigiano Reggiano)?
Tranquilli la spiegazione arriverà a breve!
È molto simile a quella del marchio collettivo e cioè garantire la qualità e l’origine di un prodotto (solo agroalimentare).
È qui la differenza principale – DOP, IGP non possono essere registrate da chiunque e/o attraverso una semplice istanza. Le Indicazioni Geografiche possono essere richieste solo da alcuni soggetti (associazioni di produttori). Questi devono presentare l’istanza allo Stato che, a sua volta, se la ritiene fondata, la trasmetterà alla Commissione Europea.
L’iter è quindi molto lungo e complesso. I controlli sul cd “Disciplinare” vengono effettuati da autorità di controllo pubbliche o da organismi autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e non da soggetti privati.
Una volta che la Commissione Europea ha riconosciuto la DOP chiunque sia in grado di rispettare il Disciplinare (che ha natura normativa e non privatistica come il Regolamento del marchio collettivo) può utilizzarla. Non servono richieste all’associazione di produttori.
Nel marchio collettivo è il titolare che stabilisce i requisiti, le modalità di produzione, il luogo di produzione. Nelle DOP queste caratteristiche non vengono create ma sono riconosciute in quanto storicamente esistenti. Per fare un esempio tipico si pensi al Parmigiano Reggiano – le modalità di produzione, le mucche scelte, i fattori che lo rendono quello che è rispetto ad altri formaggi simili non sono state determinate a caso ma dalla storia dei luoghi in cui viene prodotto.
Il DOP automaticamente ci dice che un prodotto è così perché c’è un determinato luogo in cui da tempo si produce uno specifico prodotto secondo storiche modalità e determinati ingredienti. Se manca il luogo, se mancano le modalità storiche non si può usare il termine DOP. I criteri per il riconoscimento sono tassativamente previsti dalla legge.
Marchio Collettivo – iter burocratico semplice, requisiti stabiliti dal titolare, anche per prodotti/servizi non agroalimentari, nessuna necessità di legame storico con territorio, controlli effettuati dal titolare;
Indicazioni Geografiche – iter burocratico complesso, requisiti stabiliti dalla legge, solo per prodotti agroalimentari, necessita di legame storico, controlli effettuati da soggetti pubblici.
Quindi se vi capita di leggere Parmigiano Reggiano DOP prodotto in Germania non fidatevi, compratelo ed inviate il campione al Consorzio!
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