Processo che si verifica quando il titolare di un marchio tollera per 5 anni l’impiego da parte di terzi di un marchio posteriore registrato, uguale o simile al suo. Con la convalida, il titolare del marchio anteriore, non può né chiedere la nullità del marchio posteriore, né impedirne l’uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali detto secondo marchio è stato usato.
Art. 28 CPI –“Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”.
Con l’invio di una diffida si dà alla controparte una data certa per far partire i 5 anni. Quindi, se si invia una diffida e non si raggiunge l’accordo, è bene avviare le azioni previste dalla legge.
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