Trattati internazionali che disciplinato il marchio internazionale. L’Italia ha aderito sia all’Accordo che al Protocollo.
Elenco Paesi aderenti: Albania, Algeria, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahrain, Benelux, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Bulgaria, Cina, Colombia, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Cipro, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia, Filippine, Federazione di Russia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Lesoto, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Madagascar, Marocco, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Romania, Ruanda, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudan, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Unione Europea, Uzbekistan, Vietnam, Zambia.
Le variazioni che non comportano una modifica della titolarità di un diritto di proprietà industriale (modifica domicilio richiedente, cambio mandatario, ecc.) devono essere comunicare all’UIBM attraverso un’Istanza di Annotazione.
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2.I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4.In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare regiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purche’ quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
5.I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo presupposti di cui all’articolo 21, comma 1.
3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi”.
Ideatore del design, brevetto, opera d’arte. È una persona fisica.
Azione legale esperibile contro coloro che effettuano una violazione di un diritto di proprietà industriale (vendita, diffusione di prodotti senza il consenso del titolare).
Questa azione può essere avviata se il marchio ha perso capacità distintiva per volgarizzazione, mancato uso entro i termini previsti, ingannevolezza sopravvenuta.
Produce effetti dalla domanda di decadenza.
Può essere avviata se il difetto è intervenuto dopo la registrazione. Se il difetto era presente prima della registrazione può essere avviata l’azione di nullità
Azione legale per richiedere la nullità di un marchio.
Le nullità possono essere:
– assolute: l’azione può essere avviata da chiunque vi abbia interesse e d’ufficio dal p.m.
– relative: l’azione può essere avviata solo dal titolare dei diritti anteriori o dall’avente causa come il licenziatario.
La dichiarazione di nullità ha efficacia ex tunc (il marchio perde validità fin dall’inizio).
I casi in cui è possibile avviare l’azione sono previsti dall’Art. 25 C.P.I. (es. marchio privo di novità, marchio che coincide con nome di persona famosa, ecc.).
Azione che può essere fatta vale al soggetto cui spetta il diritto di ottenere la registrazione (il diritto deve essere stato accertato con sentenza passato in giudicato). Con tale azione è possibile trasferire a proprio nome una domanda di registrazione depositata da altri soggetti, richiedere il rigetto della domanda, ecc.
L’azione ufficiale è il procedimento con cui Ufficio Marchi,durante la fase d’esame di una domanda di marchio, solleva un rilievo. L’Ufficio Marchi può sollevare un rilievo per mancanza di capacità distintiva, marchio contrario alla legge, ordine pubblico e buon costume.
Invenzione. Rientra tra i diritti di proprietà industriale. Ha una tutela limitata nel tempo. Allo scadere della tutela rientra nel pubblico dominio.
È la parte della domanda di brevetto in cui sono inserite le caratteristiche dell’invenzione.
È uno dei requisiti per la registrazione di un segno come marchio. Un segno può essere registrato solo se è in grado di permettere ad un consumatore di distinguere i prodotti di un imprenditore da quelli di un altro imprenditore.
Il titolare del diritto che cede/vende il marchio, brevetto, design, ecc.
Colui che acquista un diritto a seguito di una vendita. Nel settore IP è colui che acquista un marchio, brevetto, design, ecc.
Trasferimento della proprietà di un marchio, design o altro diritto di proprietà industriale.
© 2024 TutelaMarchio è un marchio della Dott.ssa Silvia Carbonaro.
RICEVIMENTO CLIENTI: Viale Giuseppe Mazzini, 41 - 00195 – ROMA (RM)