Diritto d’Autore

La tutela del diritto d’autore

Il Diritto d’Autore protegge i vari tipi di opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell’architettura;

6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Durata


Ad eccezione di alcuni casi particolari la durata del Diritto d’Autore è di 70 anni dalla morte del soggetto detentore di tale diritto.

Requisiti


Per rientrare nel Diritto d’Autore un’opera deve avere carattere creativo. Il carattere creativo è determinato da due fattori principali:

  • Novità – gli elementi essenziali e caratterizzanti dell’opera devono essere diversi dagli elementi presenti in opere antecedenti;
  • Originalità – l’opera può definirsi originale quando è il risultato di un’attività dell’ingegno umano non banale.

Per ottenere la tutela non è necessaria una registrazione come per i marchi aziendali, il Diritto d’Autore nasce nel momento in cui l’opera viene creata e diviene tangibile da parte di terzi (una semplice idea non è tutelabile). Proprio per questo è necessario, prima di rendere l’opera accessibile al pubblico, prendere le dovute precauzioni per poter dimostrare – con certezza assoluta – la  reale paternità.

Servizi offerti


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